Notizie sulla Sanità in Sardegna

1831 - 1861

1831, 6 Settembre - Torino -A

La giunta Superiore di Sanità Pubblica stabilisce di non ammettere, entro i confini del Regno, rigattieri o merci di seconda mano possibili fonti di contagio del Cholera Morbus.

1835, 8 Ottobre - Cagliari - A

Copia Articolo di dispaccio Viceregio diretto al Ministro di Sardegna.(Prostituzione e sifilide).
Oltre agli omicidi, avvi in Sardegna, un altra causa spopolatrice, di cui non mi risulta di essersi finora fatto caso alcuno. Una malattia per l’addietro quasi ignota in quest’isola, si è ora resa molto comune........Io feci mettere in carcere, e processare certe donne, che vile rifiuto dei postiboli,praticavano scandalosamente l’infame e abbominevole mestiere di seduttrici e prostitutrici di incaute donzelle, le quali corrotte lo spirito e guaste il corpo, infettano col venefico loro contagio, e muoiono elleno stesse prematuramente, lasciando appestate generazioni.

1840, 6 Ottobre - Sassari -A

Lettera anonima da Sassari sugli abusi del Vice Protomedico: è stabilito che nessuno possa vendere al Pubblico vino nuovo prima del giorno 12 9bre; ebbebe ognuno può dispensarsi da tal divieto purchè paghi al V.Protomedico un quarto di scudo.....

1842, 4 Ottobre - Torino ( ? ) - A

Regie Patenti colle quali S.M. approva il regolamento pel Magistrato del Protomedicato Generale di Sardegna, e per l’ esercizio delle professioni che dal medesimo dipendono.

TITOLO I
Del Magistrato del Protomedicato Generale e della sua autorità e delle sue incumbenze

Nella premessa il Re Carlo Alberto esplicita la sua volontà di voler revisionare la precedente legislazione sanitaria e di volerla compendiare nel presente regolamento. In data 7 novembre 1842 il Supremo Magistrato della Reale Udienza Sedente in Cagliari prende atto e approva.
Il Magistrato del Protomedicato Generale è composto da: un Professore di Medicina, un Professore di Materia Medica, un Professore di Chirurgia, un Professore di Chimica e un Professore di Storia Naturale e Botanica. A uno di questi il Sovrano conferirà la carica di Capo del Magistrato ossia Protomedico Generale.
- Ha inspezione il Magistrato del Protomedicato sopra coloro che esercitano la medicina, la chirurgia, o qualche parte di essa ....... Veglia inoltre sugli speziali, fondachieri, rivenditori di spezie, o sia di robe vive, confettieri, distillatori, acquavitai, erbolai, fabbricanti di birra, d’ aceto, d’acque gazose,e fanghi minerali artefatti, e sugli empirici e i segretisti.
- Deve pur curare , affinchè nelle città e nelle terre dell’Isola non si stabilisca un numero di farmacie eccedente il bisogno degli abitanti, secondo le norme che verranno stabilite dal Magistrato sopra gli studi....,procurando...che si stabiliscano delle farmacie nei luoghi ove gli consti esservene necessità.......
- Appartiene esclusivamente al Protomedicato Generale il diritto di tassare gli onorarj dovuti ai medici, chirurghi,.... comprese le levatrici e i veterinarj.....Lo stesso dritto compete per la tassa delle parcelle farmaceutiche....
- Acciochè non si intoducano nel Regno, o medicinali di non conosciutacomposizione e di non provata utilità, o droghe di cattiva qualità, previo avviso al Protomedico da chi vorrà introdurle ad uso pubblico, si porteranno essi medicinali, o droghe in Cagliari direttamente dalla dogana all’ Università, per essere visitate dal Professore di Materia Medica, da quello di Chimica e da uno dei Sindaci degli speziali, come in Sassari dal Tenente Protomedico di quel Capo. Quelle che si riconoscessero guaste, si respingeranno fuori del Regno
.....
- Lo stesso Magistrato provvederà alla compilazione di una Farmacopea e provvederà anche agli aggiornamenti che col tempo si rendessero necessari. Sia la Farmacopea che gli eventuali aggiornamenti dovranno essere approvati dal Magistrato sopra gli studi.
- Sarà speciale cura del Protomedicato di pubblicare in ciascun anno l’elenco dei medici e chirurghi ammessi all’ esercizio delle rispettive loro professioni, affinchè co sicurezza possano i farmacisti spedire le ricette dei medicinali in esse descritti.
- Vigilerà che i farmacisti osservino il tariffario (tariffa) dei medicinali e provvederà ad aggiornarlo in base all’ effettivo costo delle droghe.
- E’ affidata parimenti al Magistrato del Protomedicato in Cagliari, ed al suo Tenente in Sassari, la visita annuale di tutte le farmacie, dei magazzini, delle botteghe dei droghieri, dei venditori di spezie al minuto, e di tutti gli esercenti professioni soggette alla visita. Il Protomedicato è anche deputato al rilascio delle autorizzazioni per l’ esercizio di dette professioni.

TITOLO II
Delle visite da praticarsi fuori di Cagliari e Sassari.
Spiega come devono essere composte le commissioni per le ispezion annuali al di fuori delle due città maggiori.

TITOLO III
Delle autorizzazioni necessarie all’esercizio delle professioni dipendenti dal Protomedicato.

- Non può alcuno esercitare la medicina, la chirurgia, l’ostetricia, la flebotomia, o la professione di farmacista, senza avere ottenuto l’approvazione in una Università degli studj dei Regj Stati.
Le altre professioni sottoposte alla vigilanza del Protomedicato potranno essere esercitate previa autorizzazione dello stesso e presso lo stesso dovranno essere registrate. Tali professioni possono comunque essere autorizzate per Sovrana disposizione, ed anche in tal caso dovranno essere registrate presso il Protomedicato.
- Non è permesso il cumulativo esercizio della medicina e chirurgia se non a coloro i quali avranno compiuto a quanto in proposito resta presccritto dalle leggi universitarie.
- I chirurghi non medici possono eseguire il salasso (cavata di sangue) senza prescrizione medica solo in caso di assoluta e comprovata urgenza.
- I medici e i chirurghi possono prescrivere medicamenti non riportati in farmacopea solo scrivendone in ricetta la composizione per esteso.
- E’ proibito ai medici e ai chirurghi d’ esercitare la farmacia e distribuire medicamenti, o di avervi interessi di sorta; ed è al pari proibito agli speziali d’ esercitare la professione medica.
- I medici stranieri che non abbiano ottenuto l’exerceat presso un Università dei Regi Stati possono esercitare la professione, massimo per sei mesi, dopo aver ottenuto l’ autorizzazione dal Protomedicato. Possono ottenere l’ autorizzazione ad esercitare per più di sei mesi solo se curano esclusivamente pazienti stranieri. Possono visitare pazienti sardi solo in presenza di un medico locale.
- I flebotomi e le levatrici sono tenuti ad osservare le leggi universitarie che li riguardano.
- I medici non possono rifiutarsi di prestare la loro opera.

TITOLO IV
Dello stabilimento e apertura delle farmacie

- L’ apertura di una farmacia è condizionata dall’ autorizzazione del Protomedicato previa approvazione del Magistrato sopra gli studj. Il farmacista deve aver ottenuto le patenti di esercizio presso una Regia Università ed aver compiuto i 21 anni. Dovrà esibire le fedi di buonacondotta e dimostrare di essere abbastanza abbiente da poter risarcire chi dovesse subire danni direttamente da lui o da un suo assistente.
- In caso di morte o di cessazione volontaria di un farmacista il Protomedicato potrà nominerà un altro farmacista . Le farmacie provviste di assistente potranno restare aperte per un mese dopo il decesso del titolare. Le altre verranno chiuse immediatamente. Il figlio o il marito della figlia , farmacisti abilitati, saranno preferiti per subentrare al defunto o al cessante. Saranno preferiti anche se solo attendano agli studi di farmacia ma dovranno terminare entro i termini prescritti dai regolamenti universitari. Nel frattempo la farmacia sarà tenuta da altro farmacista abilitato. Anche il socio del precedente titolare avrà diritto a subentrare al dante causa purchè farmacista abilitato. La vedova avrà diritto a tenere aperta la farmacia per un anno purchè nel mentre la faccia dirigere da un farmacista abilitato.
- Ove il Protomedicato non riconosca coneniente di diminuire nel luogo il numero delle farmacie.... potrà autorizzare altro farmacista di sua scelta ad aprire una nuova farmacia . Nella scelta dei nuovi esercenti .......sarà tenuto conto ...del tempo impiegato negli studj, del modo in cui furono fatti, dell’ esito degli esami, e della regolarità della condotta durante il corso degli studi. Il farmacista prescelto sarà tenuto ad acquistare il fondo farmaceutico dagli eredi al prezzo stabilito dai periti nominati dalle parti o dal tribunale competente.
- Per aprire nuove farmacie dovrà essere presentato un certificato delle autorità locali dal quale risulti la mancanza di farmacie nel luogo, o l’ insufficienza di quelle che già vi sono aperte.
- Le farmacie ospedaliere per esclusivo uso interno possono essere aperte senza richiedere l’ autorizzazione al Protomedicato, ma deve esserne data comunicazione perchè devono essere comunque inserite nel calendario delle ispezioni.
Se la farmacia ospedaliera è anche aperta al pubblico, dovrà invece rottenere l’ autorizzazione come tutte le altre farmacie.
- In seguito a morte o rinuncia del titolare il Protomedicato potrà decretare la sopressione di quelle sedi farmaceutiche eccedenti il bisogno della popolazione locale, sempre che gli altri farmacisti del paese o delle vicinanze siano disposti a pagarne il prezzo stabilito dai periti.

Per l’apertura di nuove farmacie e per il trasferimento di quelle esistenti il Protomedicato concederà l’autorizzazione tenendo conto della distanza tra le farmacie e della popolazione che gravita su di esse .

TITOLO V
Degli obblighi dei Farmacisti
- In farmacia deve essere tenuta una copia della Farmacopea e una del presente Regolamento.
- E’ obbligo dei farmacisti di servirsi esclusivamente dei pesi medicinali, ossia della cosi detta Libra medica (§10 della Tariffa Farmaceutica).
- Dovranno i farmacisti essere provveduti degli altri utensili principali dell’ arte, e tenere le loro botteghe fornite convenientemente.
- Dovranno inoltre ritenere le droghe velenose, notate coll’ asterisco nella Tariffa Farmaceutica.......in luogo a parte e sotto chiave da tenere presso di loro.
- Le sostanze segnate con asterisco o co segno di croce nella Tariffa Farmaceutica del 6 marzo 1842 possono essere vendute solo dietro presentazione di ricetta medica.
- Sulla ricetta verrà annotato il nome del malato e in etichetta si riporterà il nome del malato, il nome del medicament e la posologia se presente in ricetta.
- Droghe velenose, mercuriali, oppiacei, prussiati caustici e corrosivi possono essere venduti senza ricetta medica solo a altri farmacisti, artisti, ed a coloro i quali fosse necessarie tali droghe per la loro professione. Chi compra deve essere personalmente conosciuto dal farmacista. Tali vendite saranno annotate in un apposito registro e convalidate dalla firma dell’ acquirente. Se questi è sconosciuto dovrà presentare apposito certificato comprovante le sue generalità e la sua professione. In caso contrario dovrà essere accompagnato da persona conosciuta dal farmacista, che apporrà la sua firma vicino a quella dell’
acquirente.
- Per le ricette contenenti veleni, una volta spedite, sarà obbligo del farmacista di farne il taglio.
- Appena spedititi i medicamenti, il farmacista dovrà notare appiè della ricetta l’ ammontare della medesima, sia che venga subito ritirata, sia che venga dal farmacista ritenuta.
- Non è...permesso di esercitare nella bottega farmaceutica la professione di caffettiere, o di speziale al minuto. il farmacista, senza dover sostenere altri esami, può ottenere l’ autorizzazione a esercitare tali professioni in altri locali.
- Non potranno gli speziali, nel comporre medicamenti e nella spedizione delle ricette, variare a talento alcun ingrediente prescritto, nè amche a pretesto che possa essere della medesima virtù, od efficacia.

TITOLO VI
Dei giovani assistenti alle farmacie, e dei praticanti farmacisti.
- I farmacisti stabiliti nelle città saranno obbligati a tenere un giovane assistente ........accioche la bottega non sia mai sprovveduta d’ una persona pratica ed idonea, ed in caso che il giovane assistente venga ad errare, sarà il padrone civilmente tenuto per esso. I giovani assistenti dovranno essere approvati dal protomedicato solo dopo aver sostenuto un esame sulla cognizione delle sostanze medicinali e sulla loro preparazione.
- Per essere ammesso a questo esame, il canditato dovrà essere munito del certificato del parroco per l’adempimento dei doveri di religione, e di quello delgiudice di mandamento per la buona condotta, e dovrà inoltre far risultare d’ aver fatto un triennio di pratica ....
- I giovani che vorranno essere ammessi a fare la pratica di farmacia
dovranno aver frequentato il corso di rettorica in una scuola regia e sostenuto il relativo esame.Dovranno inoltre presentare un certificato di adempimento ai doveri religiosi rilasciato dal parroco e uno di buona condotta rilasciato dal giudice mandamentale. Dovranno registrarsi presso il Protomedicato indicando la farmacia presso cui intendono fare la pratica. La registrazione va rinnovata ogni anno e l’eventuale cambio di farmacia va tempestivasmente comunicato.
- Le farmacie terranno un registro dove verrano nel quale verranno riportate le generalità dei tirocinianti, la data di iscrizione di essi al Protomedicato, e quella di inizio del tirocinio.
- E così pure d’ obbligo dei farmacisti vegliare che i praticanti adempiano ai doveri di religione chiedendo da essi il certificato del parroco.....
- E’ obbligo eziandio dei farmacisti di concedere ai loro praticanti che....applicar volessero allo studio teorico prescritto dalle leggi universitarie, il tempo necessario per recarsi alle lezioni nella università, invigilando perchè realmente v’intervengano.

TITOLO VII
Dei droghieri, e dei rivenditori di spezie al minuto
- Sono considerati come droghieri, quelli che tengono magazzini di droghe, e spezie, vendendole all’ ingrosso, e sono considerati come rivenditori al minuto quelli che vendono ordinariamente al di sotto di libbre due per volta di ciascun capo, cioè, pepe, cannella, zucchero, garofani e simili.
- Gli aspiranti alla professione di droghiere, dopo tre di pratica presso un droghiere patentato e previa presentazione del certificato del parroco per l’ adempimento ai doveri di religione e del giudice del mandamento per la buona condotta, se maggiorenni, ottengono l’ approvazione protomedicale previo esame di conoscenza delle droghe.
- Quelli che aspirano alla professione di rivenditore di spezie al minuto, esibendo così pure i certificati del parroco, e del giudice, come sovra, saranno esaminati sulla conoscenza delle spezie.
- .......................................................................
- Non è permesso ad alcun droghiere, o rivenditore al minuto, di tenere, o vendere alcun medicamento composto, e nemmeno comprarne dai farmacisti per venderlo ad altri.
- E’ pure loro vietato di vendere e dispensare al pubblico droghe purganti di qualsivoglia sorta, sotto la pena di lire nuove venticinqe per la prima volta, e di lire cinquanta per la seconda.
- Potrà il potomedicato obbligare i fondachieri a provvedersi di quelle droghe mancanti, delle quali si credesse vantaggiosa la introduzione.

TITOLO VIII
Dei distillatori, confettieri, acquavitai,fabbricanti e venditori di birra,
d’aceto, d’acque gazose, e d’acque, e fanghi minerali artefatti.

- L’ autorizzazione per l’ esercizio di queste professioni si concede mediante un esame, dal protomedicato.....e verterà tale esame sulle regole dell’ arte rispettiva.....e per essere ammessi all’ esercizio di essa , dovranno gli aspiranti presentare le fedi della loro probità, riconosciute e vistate dal Censore.
- Tanto i distillatori, quanto i semplici acquavitaj, quelli cioè che tengono bottega per vendere al munuto, rosolio ed altri liquori spiritosi, debbono ottenere il permesso ed autorizzazione
del protomedico previo nullaosta delle autorità locali.

TITOLO IX
Degli erbolaj.
- Chi vorrà vendere erbe, l’uso delle quali senza il consiglio del medico potrebbe essere dannoso, come purganti, narcotiche, caustiche ed altre simli, dovrà ottenerne la permissione dal Protomedicato, il quale nel darla, dichiarerà quelle che per la loro composizione debbano vendersi ai farmacisti o ad altri mediante ordinazione sottoscritta da persona dell’ arte, e le altre erbe che possono vendersi a chicchessia.
- Il protomedico non concederà la permissione....salvo che il richiedente presenti i certificati d’ essere persona proba, e sia stato approvato in un esame sulla cognizione dei semplici e sul modo di essicarli e conservarli, da prestarsi detto esame nanti il protomedico, mediante il professore di botanica........

TITOLO X
Degli empirici e segretisti
- Chiunque venderà o distribuirà cerotti, empiastri, balsami, unguenti e simili rimedj, anche a solo uso esterno......qualora nonsia nell’esercizio d’una spezieia, o non abbia ottenuto il permesso del protomedicato incorrerà nella multa............
- Pretendendo però alcuno di possedere un nuovo segreto rimedio, quale voglia smerciare al pubblico, deve presentare al Protomedico il rimedio e le preparazioni di cui intende fare uso, non che i componenti delle preparazioni medesime, e dare quelli schiarimenti che gli verranno richiesti........: se dal fatto esame risulterà che il presentato rimedio possa essere di qualche vantaggio, ed il richiedente presenterà il certificato d’ essere persona di conosciuta probità, il protomedicato gli accorderà l’autorizzazione per mesi sei.
- Alle stesse regole dovrà attenersi chiunque non approvato per l’esercizio delle arti salutari, pretenda di conoscere praticamente un nuovo metodo di curare qualche affezione morbosa.

TITOLO XI
Delle regole a tenersi, verificazioni a farsi,
e provvedimenti a darsi nelle visite.
- .........Dovranno i farmacisti ....tenere il libro delle visite...nel quale dovrà scrivere il Segretario..il risultamento della medesima. I visitatori delle spezierie....devono riconoscere se gli esercenti le professioni delle botteche da essi visitate, siano muniti della necessaria autorizzazione......lo stato in cui si trova ogni officina, la qualità e la quantità dei medicinali...
le cautele prescritte per le sostanze nocive o velenose, l’osservanza della tassa dei medicinali, i registri delle visite, e dei praticanti, come pure se vi siano i pesi ed i principali utensili che servona all’ arte.
- Qualora i visitatori trovassero delle droghe o dei medicinali di cattive qualità, o mal preparati, trattandosi di liquidi li getteranno, spargendoli fuori della bottega, ed abbrucceranno le altre.

- Se durante la visita si dovessero riscontrare dei reati di natura penale .....procederà il Giudice del Mandamento agli atti opportuni......
- Riconoscendosi di non essere state tassate le ricette spedite, o tassate in una somma eccedente alla tariffa
, se ne farà menzione nel verbale e le ricette verranno sequestrate come corpo del reato.
- Ove in qualunque modo risultasse al Protomedicato grave trascuranza in qualche farmacista per cui........andasse a perdere quella confidenza che il pubblico ripone negli onesti esercenti la farmacia.....oltre alle multe..... ed altre pene, potrà anche essere sospeso per un tempo determinato dall’ esercizio, con l’ obbligo di tenere aperta la farmacia sotto la direzione di un altro farmacista approvato per tale esercizio, sotto pena di chiuderla definitivamente.
- Oltre alle visite annue, qualora le circostanze lo richiedano possono essere attuate delle ispezioni straordinarie.

TITOLO XII
Delle contravvenzioni.
- ..............Tutte le pene pecuniarie nelle quali incorreranno i contravventori alle disposizioni contenute ne presente Regolamento, saranno applicate per due terzi all’ erario dell’ Università, e l’altro terzo per l’ accusatore se vi fosse, od in difetto per la congregazione dei SS. Cosma e Damiano....

TITOLO XIII
Dei diversi diritti spettanti al Protomedicato Generale.
- Li dritti dovuti al Magistrato del protomedicato Generale.....nell’ esercizio delle rispettive incumbenze, saranno regolati in conformità all’ unita tariffa.

Seguono poi le ISTRUZIONI per i farmacisti visitatori delle botteghe degli speziali, fondachieri, fabbricanti di birra, aceto, acque gazose, o d’acque, o fanghi minerali artefatti, e delle botteghe dispezie, dei distillatori, confettieri ed acquavitai delle città e delle terre del Regno di Sardegna.

Dalla TARIFFA dei diritti spettanti al Protomedicato in dipendenza delle attibuzioni al medesimo competenti possiamo rilevare i diritti dovuti dai farmacisti:
patente per esercizio di farmacista in Cagliari e Sassari 82,50
fuori di dette città 41,25
id. per giovanne assistente di farmacia 15,25
per la visita annuale di ciascun farmacista 5,50
per le tassazioni di parcelle farmaceutiche, e di cure mediche
chirurgiche, ostetriche, e veterinarie per L.N. 50 6,50
dalle 5i alle 100 12,50
dalle 101 alle 200 18,50
dalle 201 alle 300 24,50
dalle 301 alle 500 36.50
e si aumenta il pagamento di L. 12 per ogni L.500 di più.

1846, 17 Marzo - Cagliari - A

Circolare agli Arcivescovi, Vescovi, Vicari ....Capitolari di Cagliari, Sassari, Oristano, Ales, Iglesias, Ozieri, Tempio, Bosa, Ogliastra Tortolì, Nuoro
E quindi io inerentemente .....alle raccomandazioni datemene dirette dal R. Ministro, mi faccio a pregare la S. V. Ill.ma di voler interporre la propria autorità coi parrochi di codesta Diocesi raccomandando loro di esortare massime dall’ altare i genitori a deporre gli anticji pregiudizi ed a profittare pella loro prole di quel beneficio specifico che è l’ unico che possa preservare i loro figli da un male si defedante quale è il vaiolo.

1846, 15 Ottobre - Cagliari - A

Al Sig. Magg. G. Comandante delle Truppe - Cagliari
Il Professore Straordinario di Chirurgia Sig. Raimondo Kalb Chirurgo Magg. in 2° di 1.ma classe applicato a questo Spedale Militare.....,mosso da un lodevole sentimento di filantropia mi rassegnava un progetto per lo stabilimento di un istituto di beneficienza in questa Capitale ove verrebbero gratuitamente curate le donne indigenti affette di malattie veneree........

1849, 23 Maggio - Cagliari -A

Consiglio Provinciale di Sanità in Cagliari - Circolare - Oggetto: Norme per la conservazione della pubblica salute.
Al Sig. Sindaco di...... La trascuraggine delle regole di polizia medica , tanto privata che pubblica, essendo una delle principali cagioni dei fomiti d’ infezione, deve imperiosamente chiamare le visite e la sorveglianza di quei Funzionarj pubblici, cui la patria affida il sagro deposito della sua consevazione.
(Controllo dei beni commestibili e dell’ acqua, pulizia quotidiana delle strade, eliminazione dei letamai sia dai cortili delle case che dalla periferia dei paesi, divieto di sepellire i morti nei centri abitati e comunque a profondità inferiore ai due metri, pulizia dei macelli, pulizia delle carceri e eliminazione del sovraffollamento delle celle) e finalmente che la classe dei proletarj e delli accattoni venga raccolta a pubbliche spese in adatti locali, ove convenientemente nutriti e vestiti gl’ induvidui impieghino il loro lavoro in vantaggio del Municipio stesso, con osservarsi in questi ricoveri più che altrove i Regolamenti igienici.

1861, 25 Luglio - Sardara -A

Comitato per lo Stabilimento Balneare di Sardara. Richiesta al Governatore della Provincia di Cagliari di voler raccomandare ai Sindaci e ai Parrochi della Provincia, la raccolta di fondi per la ricostruzione delle terme di Sardara:
un Opera utile non a Sardara soltanto, ma riguardata dal lato della pubblica igiene, necessaria altresì all’ isola intera.

 

 

Notizie sulla Sanità in
Sardegna

Appunti per una storia
della sanità a Villacidro
La Sanità
Brevi note sul
servizio farmaceutico

I personaggi
Il caso Todde



"La PUBBLICA SANITA’ IN SARDEGNA dalle sue origini fino al 1850"
dal 1316 al 1346
dal 1765 al 1775
dal 1784 al 1779
dal 1800 al 1807
dal 1813 al 1829
dal 1831 al 1861

 
Farmamuseo.it -- Via Roma, 17 - 09039 VILLACIDRO (CA) - tel. 070/932017 - fax 070/9310149 --