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Notizie sulla Sanità in Sardegna
1316 - 1346
Da “Gli
statuti per la Città di Sassari” - 1316
(compilati “ad bonum et pacificum Statum Comunis Sassari...scripta et
exemplata promulgata temporis nobilis domini viri Cavallini de Honestis
legum
doctorem....” nell’ 1316.)
Cap.12° - Dessos Medicos et Ispethiales
Siat tentu sa potestate in sa intrata dessu registru suo
facher jurare tottu sos medicos, qui in Sassari in su
districtu habitan, de facher sa arte issoro bene, legalmentente, et
de non facher alcuna compagnia over pactu cun sos ispethiales aver
alcuna utilitate de cussu
quale ad issos aen facher bender, et in cussu modu sare fathat sos
ispethiales.
Et si contra aen facher, paghet zascatuna volta
qui contra aen facher libras V de Ianua,et tantu zascatunu ispethiale.
Dessu quale bandu sa quinta parte siat dessu accusatore, et su atteru
dessu cumone;
et ciò ciò provare se pothat per sacramentu dessu accusatore
cun testimongiu,et siattentu secretu.
Et neunu ispethiale pothat nen deppiat pistare,
nen pistare facher in sos porticales, ma intro in sas butecas.
Et qui contra aet facher, paghet pro sa mesitate, siat dessu cumone, et issu
accusatore; et siat tentu
secretu et zascantunu facentes accusare.
Rip riportatiortati da P.Tola in “Historia Patrie Momumenta”,
come “Codex Diplomaticus Sardiniae”
Antichi
Ordinamenti dei Farmacisti di Cagliari (1346 – 1603)
Negli archivi storici della città di Cagliari si trovano due
antichi manoscritti dei quali, alcuni capitoli, stabiliscono in dettaglio
le norme statutarie della professione farmaceutica:
a) Capitula et Preconitcaziones (anno Domini 1346)
Cap.33 - Qualsiasi “especiayre” che venda nel “Castell de
Caller”
( il quartiere di Castello) deve usare le giuste misure
secondo l’uso di Barcellona, pena 5 soldi.
Cap.57 - A nessuno “especiayre” é permesso fare,
dettare o scrive
alcuna ricetta (per qualsiasi medicina o purga) in latino.
Questa dovrà essere scritta in catalano, pena 60 soldi.
Cap.161 - Lo “speciayre”deve, di volta in volta, annotare
ciò che
vendea scopo di medicina e a chi, pena 20 soldi.
Cap.162- Nessun “especiayre “può vendere
arsenico e altri veleni senza
licenza del “veguer”, pena 10 lire.Tali sostanze devono
conservate sotto chiave in modo che nessuno possa prendersele
se non dalla mano del padrone.
b) Llibre de les ordinacions (dall’ultimo quarto del
quattordicesimo secolo fino al 1603)
1) - Nessun “apothecari”potrà sostenere l’esame
di abilitazione se non
sa leggere e scrivere, e se non conosce il latino. Egli dovrà aver già
praticato ,per sei anni l’arte, presso un farmacista approvato.
Il protomedico presiederà una commissione composta da dottori in
Medicina e da Farmacisti, che sottoporrà l’aspirante farmacista
a
ad un esame teorico-pratico per verificarne l’abilità nell’esercizio
dell’arte.
3) - ....................Accertatata l’abilità del
candidato..........,
verrà rilasciata,..., la licenza di esercizio, ossia :
”di parar botiga”.
5) - Tutti i Farmacisti dovranno attenersi alla Tariffa stabilita
dal
Protomedico, e non potranno vendere medicamenti a prezzi superiori
allo stabilito.
8) - Non potranno venire importati, d’oltremare,
i semplici che siano presenti nel Regno, né composti attinenti alla
medicina,che possano
preparati nel Regno, ad eccezione della Triaca e del Mitridate.
14) - Nessun Farmacista
potrà preparare alcun composto la cui
composizione non sia stata verificata dalla commissione già citata.
18) -Ogni
quindici giorni il Farmacista dovrà controllare la
chiusura dei
recipienti contenenti le confezioni dei prodotti che possiede.
19) - Nessun Farmacista
potrà dare qualsiasi medicina senza ricetta
o licenza di un dottore laureato ed approvato.
20) - Nessun Farmacista potrà fare
col miele, confezioni che devono essere
fatte con lo zucchero.
21) - Nessun Farmacista potrà detenere sciroppi per
più di
un anno. Le pillole dovranno essere preparate ogni sei mesi e non
potranno essere utilizzate oltre detto termine.
23) - Nessun Farmacista potrà vendere
Arsenico o altri veleni senza ordine
scritto del Protomedico o di un medico autorizzato. Egli dovrà annotare
sul registro la data e la persona alla quale é stato dato il veleno,
e la
persona alla quale era destinato.
Tutti i veleni dovranno essere tenuti sotto chiave e le chiavi dovranno essere
detenute dal padrone della bottega.
26) - Nessun Farmacista dovrà permettere
che in sua assenza il servo o il garzone forniscano medicine.
27) - Poiché il Signore Dio Nostro manda le malattie all’uomo,
all’ ora
che gli pare,sia di giorno che di notte, e di conseguenza le medicine
potranno venir richieste, per la salute umana, a qualsiasi ora del
giorno o dlla notte, esse dovranno venir fornite, dal Farmacista, immediatamente.
Parimenti i Medici, i Chirurghi e le Levatrici dovranno accorrere sia di
giorno che di notte.
30) - I Droghieri potranno vendere le droghe in loro possesso,
esclusivamente
all’ ingrosso.
31) - Tutti i Farmacisti dovranno possedere i seguenti libri:
Le Opere di Mesuè con l’Antidotario Nicolai, Le Opere di Dioscoride
col Commento del Mattioli, Le Opere di Salidano, di Balcassim,
di Avicenna e La Pandeta Medicina.
33) - Il Protomedico, una volta l’anno, farà un
sopralluogo in tutte le botteghe dei farmacisti, assieme ai Medici e agli “Speciers”.
34) - Nessun Medico o Chirurgo potrà associarsi ad
una Bottega di Farmacista; la penale sarà il pagamento di 25 ducati
da parte del Medico,
del Chirurgo e del Farmacista. Quest’ultimo, però, perderà anche
la
Bottega, che sarà devoluta per un terzo alla Confraternita dei Santi
Cosma e Damiano, per un terzo al Protomedico, e per il restante all’accusatore.
36) - Oltre alle pene pecuniarie e detentive, a seconda della
gravità del
crimine il Viceré si riserverà di comminare altre pene
corporali che la
gravità del fatto richiederà.
Da una memoria del Dottor Paolo Amat di S. Filippo, pubblicata su “ATTI
E MEMORIE” dell’ ACCADEMIA ITALIANA DI STORIA DELLA FARMACIA.
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